IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
     Modifiche all'art. 1 - Linee di politica forestale regionale
             - della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8
 
   1. Il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile 1976,
n. 8 e' sostituito dal seguente:
   "La  Regione  provvede,  direttamente  o  mediante  erogazione  di
contributi, all'attuazione di iniziative per l'assistenza tecnica, la
commercializzazione  dei  prodotti silvo-pastorali, la propaganda, la
ricerca  e  la  sperimentazione  d'interesse  regionale  in   materia
forestale  e ad ogni altro intervento volto a realizzare le finalita'
della presente legge".
   2.  Dopo il terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 5 aprile
1976, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi quarto e quinto:
   "La   Regione  incentiva  le  iniziative  di  lotta  fitosanitaria
integrata, preferibilmente con metodologie biologiche, sulle  colture
pioppicole  mediante  convenzioni o contributi a programmi presentati
dalle forme associative di coltivatori.
   La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente,
puo' autorizzare l'azienda regionale delle foreste, determinandone le
condizioni  anche  in  ordine  alla  presenza  di  specifici soggetti
pubblici e privati, a costituire o partecipare a societa' aventi come
oggetto  sociale  la  realizzazione  e  la  gestione  di programmi ed
iniziative per lo sviluppo forestale e vivaistico".